Reddito di inclusione (REI)

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, introdotto con il D.Lgs. del 15/9/2017 n. 147.

Cosa cambia dal 1° giugno 2018

Per l'accesso alla misura di contrasto alla povertà, dal 1° giugno sono abrogati i requisiti familiari, così come previsto nella legge di bilancio 2018, con lo scopo di allargare la platea dei beneficiari e rendere la misura di sostegno sempre più universale.

Il contributo può essere richiesto dal 1° giugno e viene erogato, se accolto, dal 1° luglio.

Che cos'è e come funziona

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, introdotto con il D.Lgs. del 15/9/2017 n. 147.

Il Reddito di inclusione (REI) prevede congiuntamente:

  • un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);

  • un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà.

La nuova misura è operativa su tutto il territorio nazionale e i cittadini residenti nei Comuni dell'Azienda Berica Distretto EST possono presentare domanda attraverso il Comune di Vicenza (non è previsto un termine di scadenza).

Chi ne ha diritto

Il REI sarà erogato a partire dal 1° giugno 2018 ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di residenza e soggiorno

  • essere cittadino italiano, comunitario o familiare di cittadini italiani o comunitari, non avente la cittadinanza in uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino stranierio in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

  • essere titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

  • essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;

  • un ISRE (l’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore ai 3.000 euro;

  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;

  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10.000 mila euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).

Nessun componente del nucleo deve:

  • percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

  • possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

  • possedere navi e imbarcazioni da diporto.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. In questo caso il valore dell'ISEE e dell'ISRE è aggiornato dall'Inps.

Per tutta la durata del beneficio deve essere presente nel portale Inps l'ISEE in corso di validità, pena la sospensione automatica.

Beneficio economico

Il soddisfacimento dei requisiti non dà diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicazione della situazione reddituale (ISR al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati). L'ISR viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di € 7.000,00 incrementato di € 500,00 per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di € 3.000,00).

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima che siano trascorsi 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. Dalla durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Ammontare del beneficio economico

Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
L’ammontare del beneficio economico viene quindi determinato integrando fino ad una data soglia le risorse delle famiglie, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE. Il beneficio economico, pertanto, sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso.
In sede di prima applicazione la soglia di 3.000 euro viene coperta solo al 75%. Pertanto inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3.000) e cresce in ragione della numerosità familiare fino ad un massimo di 5.824,80 euro 75% di 6 mila euro).

Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio   massimo mensile

1

2.250,00 euro

187,50 euro

2

3.535,50 euro

294,50 euro

3

4.590,00 euro

382,50 euro

4

5.535,00 euro

461,25 euro

5

6 o più

6.412,50 euro

6.477,90 euro

534,37 euro

539,82 euro

 

Il valore del beneficio mensile è ridotto dell'importo degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dal nucleo nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio l'indennità di accompagnamento).

La Carta REI

Il beneficio viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato.

La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

  • prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro al costo del servizio;

  • fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard;

  • pagare le bollette elettriche e del gas negli uffici postali;

  • avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisiti dei farmaci e del pagamento di ticket.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa

Per godere del beneficio economico, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. Centri per l’Impiego, AULSS, Scuole, etc.), nonché con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Sanzioni, sospensioni e decadenza del beneficio

I componenti del nucleo familiare beneficiario del REI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato. Sono previste sanzioni, sospensioni e decadenza dal beneficio così come indicato nell'art. 12 del D.lgs n. 147 del 15.09.2017.

Come fare, dove e quando

Il richiedente in possesso dei requisiti sopra descritti può presentare domanda, necessariamente in modalità assistita, prendendo appuntamento al numero di telefono 0444222555 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12: un operatore proporrà date, orari e sedi dove presentare l'istanza.
La domanda deve essere presentata dall’interessato o da un componente maggiorenne del nucleo familiare.
Non saranno accolte domande presentate in altre modalità.
La misura non prevede una scadenza per la presentazione delle domande.

Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda allo sportello è necessario essere in possesso di:

  • codice fiscale;

  • documento di identità in corso di validità;

  • recapito telefonico ed eventuale indirizzo email;

  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, permesso di soggiorno dei familiari del cittadino italiano o comunitario o permesso di soggiorno di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

  • dati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE) in corso di validità. Se nel nucleo familiare è presente uno o più componenti di minore età, sarà considerato l'ISEE minorenni;

  • i documenti relativi a contratti di lavoro di qualsiasi natura, e di tutti i componenti il nucleo familiare, successivi al 1 gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE.