A chi è rivolto
L’istanza deve essere presentata da un Tecnico abilitato, firmata digitalmente e completa di tutti gli allegati. Consiste nell’immediato inizio dei lavori, tuttavia, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione competente potrà attuare provvedimenti di divieto prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della pratica. L’interessato dovrà provvedere a conformare alla normativa vigente l’attività in progetto entro i termini fissati dall’amministrazione non inferiori a 30 giorni.
N.B.: nel caso in cui l’istanza è irricevibile, inammissibile, improcedibile, (ad esempio in assenza degli elementi essenziali di cui sopra previste dalla normativa di settore), si procederà all’adozione del provvedimento in forma semplificata con sintetica motivazione sulla causa di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza (art. 2, comma 1, L. 241/1990 - DGR n. 147 del 24 febbraio 2023 Allegato “A”).
Per l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non sarà più possibile riattivare l'istruttoria, si dovrà quindi procedere alla presentazione di una nuova istanza, per la quale sarà avviata una nuova istruttoria.
Si ricorda che la SCIA che non ha mai maturato un punto di completezza effettiva (formale e sostanziale), significa che la sua incompletezza non genera alcuna legittimazione all’opera edilizia oggetto della pratica. Pertanto, il Comune può applicare i:
- poteri inibitori e conformativi (con tipica richiesta di integrazioni che avviene nei primi trenta giorni dalla presentazione), anche oltre i predetti trenta giorni;
- poteri inibitori e conformativi sussistendone le ragioni di interesse pubblico (come regime annullamento autotutela art. 12-nonies L. 241/90) nei successivi 18 mesi (ridotti a 12 mesi con L. 108/2021);
- poteri inibitori e conformativi quando siano stati riscontrate false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, che possono essere annullati dall’amministrazione, sempre e anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui punto precedente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 445/2000.
Si ricorda altresì che, la legittimità dello stato esistente ai sensi dell’Art. 9-bis - documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili – del D.P.R. n. 380 del 2001, di cui al comma 1-bis, cita: “… sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis…”