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Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

  • Servizio attivo

SCIA può essere presentata per interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, per interventi di ristrutturazione edilizia e alcuni casi di difformità al tiolo edilizio legittimo.

A chi è rivolto

L’istanza deve essere presentata da un Tecnico abilitato, firmata digitalmente e completa di tutti gli allegati. Consiste nell’immediato inizio dei lavori, tuttavia, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione competente potrà attuare provvedimenti di divieto prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della pratica. L’interessato dovrà provvedere a conformare alla normativa vigente l’attività in progetto entro i termini fissati dall’amministrazione non inferiori a 30 giorni.

N.B.: nel caso in cui l’istanza è irricevibile, inammissibile, improcedibile, (ad esempio in assenza degli elementi essenziali di cui sopra previste dalla normativa di settore), si procederà all’adozione del provvedimento in forma semplificata con sintetica motivazione sulla causa di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza (art. 2, comma 1, L. 241/1990 - DGR n. 147 del 24 febbraio 2023 Allegato “A”).

Per l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non sarà più possibile riattivare l'istruttoria, si dovrà quindi procedere alla presentazione di una nuova istanza, per la quale sarà avviata una nuova istruttoria.

Si ricorda che la SCIA che non ha mai maturato un punto di completezza effettiva (formale e sostanziale), significa che la sua incompletezza non genera alcuna legittimazione all’opera edilizia oggetto della pratica. Pertanto, il Comune può applicare i:

  • poteri inibitori e conformativi (con tipica richiesta di integrazioni che avviene nei primi trenta giorni dalla presentazione), anche oltre i predetti trenta giorni;
  • poteri inibitori e conformativi sussistendone le ragioni di interesse pubblico (come regime annullamento autotutela art. 12-nonies L. 241/90) nei successivi 18 mesi (ridotti a 12 mesi con L. 108/2021);
  • poteri inibitori e conformativi quando siano stati riscontrate false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, che possono essere annullati dall’amministrazione, sempre e anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui punto precedente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 445/2000.

Si ricorda altresì che, la legittimità dello stato esistente ai sensi dell’Art. 9-bis - documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili – del D.P.R. n. 380 del 2001, di cui al comma 1-bis, cita: “… sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis…”

Descrizione

  • MDA generato su impresainungiorno
  • marca da bollo per il rilascio;
  • diritti di segreteria: versamento dei diritti ai sensi delle TARIFFE D.G.C. n. 64 del 25/11/2024
  • fotocopia di un documento di identità valido del proprietario, del tecnico e della ditta costruttrice.
  • estratto PRG / PAT o piano attuativo vigente con individuato l’intervento (link: https://www.comune.monteviale.vi.it/home/vivere/Territorio/SIT.html) 
  • atto di proprietà o altro titolo reale.
  • documentazione fotografica completa (interno ed esterno) delle opere da eseguire.
  • dichiarazione di assenso dei terzi titolari;
  • scheda ISTAT per nuove costruzioni e ampliamenti.
  • autocertificazione sulla regolarità dei fabbricati esistenti, con allegata fotocopia di un documento di identità.
  • Elaborato dimostrativo del rispetto degli indici di PRG (nello specifico dimostrazione dell’art.36 del DPR 380/2001 dell’epoca dell’abuso dichiarato del rispetto degli strumenti urbanistici sia all’epoca dell’abuso che allo strumento urbanistico vigente)
  • Relazione tecnica dettagliata nello specifico:
  1. Dettaglio della titolarità del richiedente;
  2. Oggetto dell’intervento;
  3. Descrizione dei titoli edilizi legittimi;
  4. Strumento Urbanistico vigente che permette l’approvazione dell’intervento;
  5. Nel caso di applicazione dell’art.36 del DPR 380/2001 dell’epoca dell’abuso dichiarato, dimostrazione del rispetto degli strumenti urbanistici sia all’epoca dell’abuso sia allo strumento urbanistico vigente
  • Rispetto dei requisiti igienico-sanitario:
  1. RESIDENZIALE dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 20 c. 1 del DPR 380/2001 e/o applicazione della deroga ai requisiti igienico-sanitari: ai sensi dell’art. 10 comma 2 della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120. - Dimostrazione dei requisiti igienico – sanitari riferita ai singoli ambienti (Es: Camera 8,60x4,90= mq. 42,14 Sup. Finestrata (2,00x2,20)+(1,20x1,20)= mq. 8,84     DIMOSTRAZIONE 42,14x1/8=5,26 < 8,84 PARAMETRO SODDISFATT
  2. PRODUTTIVO: Circ. P.G.R. Veneto del 1° luglio 1997, n. 13
  • dimostrazione parcheggi:
    • privati (L 122/1989) per destinazione residenziale, nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni con aumento delle u.i. e cambio d’uso. Nel caso specificare il motivo della deroga;
    • privati di uso pubblico per destinazioni commerciali e direzionali (l’impegnativa registrata sarà consegnata a fine lavori).
  • Vinca: produrre la documentazione prevista dalla DGRV 2299/2014 e ss.mm.ii.,  Decreto n. 15 del 17/02/2025  Allegato A;
  • Rispetto delle barriere architettoniche (D.G.R.V. n. 1428 del 6 settembre 2011, art. 77 del DPR 380 del 2001 – DPR 503/96 - DM 236/89 - L. n. 13/89): Nei casi di nuove costruzioni e ristrutturazioni totali, per qualsiasi destinazione d’uso in applicazione dell’Allegato B del D.G.R.V. n. 1428 del 6 settembre 2011, art. 8 “Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visibilità ed adattabilità”: Gli elaborati grafici di progetto, relazione tecnica e dossier di presentazione (Allegato n. 1)
    • N.B.: nel caso di qualsiasi intervento su manufatti residenziali si chiede la dimostrazione dell’adattabilità
  • sicurezza degli impianti (DM n. 37 del 21 gennaio 2008 – DPR n. 447 del 6 dicembre 1991 – Legge n. 46 del 5 marzo 1990): dichiarazione firmata dal committente e dal progettista con allegato progetto o schema degli impianti (elettrico, idrico, termico, di adduzione del gas, solare termico, solare fotovoltaico). 

CONSUMI ENERGETICI

  • impianti solari termici (D.Lgs. n. 199 del 2021 - Dlgs 192/05 e DPR 59/09 - Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (il cosiddetto “Decreto Energia”)): progetto dell’impianto (dal 25/6/2009 per i nuovi edifici di qualsiasi destinazione d’uso, per l’installazione di nuovi impianti termici e per la ristrutturazione di impianti termici esistenti c’è l’obbligo di installare un impianto che copra almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, ridotto al 20% nelle zone A. Il fabbisogno corrisponde a 60 l/abitante giorno.
  • impianti solari fotovoltaici (D.Lgs. n. 199 del 2021 - art. 4 DPR 380/01- LR n. 17 del 19 luglio 2022 per gli impianti fotovoltaici ubicati a terra vedi DGRV n. 312 del 21 marzo 2023 Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (il cosiddetto “Decreto Energia Requisiti impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo il nuovo Decreto RED II:
    • il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva con impianti alimentati da fonti rinnovabili;
    • la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, misurata in kW, deve essere calcolata secondo la seguente formula:  P (kW) = S * K
      • dove: S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (m2); K è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.
  •  Per gli edifici pubblici tali obblighi sono incrementati del 10%.
  • Inquinamento acustico: se l’attività è compresa nell’elenco dell’articolo 8 della l. n. 447/1995. In alternativa il progettista può dichiarare che le opere progettate non sono soggette al suddetto parere nella relazione di asseverazione.
  • Terre e rocce da scavo (DGRV n. 179 del 11 febbraio 2013 - DM n. 161 del 10 agosto 2012 e/o (art. 41-bis d.l. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del2006): elaborato grafico che quantifichi le quantità di sterro e riporto.
  1. riutilizzo in sito: autocertificazione (all’inizio lavori)
  2. riutilizzo in altri siti: analisi ambientale (all’inizio lavori)

         In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto parere nella relazione di asseverazione.

  • Vigili del Fuoco: parere preventivo se l’attività è compresa nell’elenco di cui al DPR n. 151 del 1° agosto 2011 In alternativa il progettista può dichiarare che le opere progettate non sono soggette al suddetto parere nella relazione di asseverazione.
  • Amianto ai sensi dei commi 2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008. In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto obbligo nella relazione di asseverazione.
  • Rispetto dei requisiti igienico-sanitario: dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 20 c. 1 del DPR 380/2001 e/o applicazione della deroga ai requisiti igienico-sanitari: ai sensi dell’art. 10 comma 2 della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.
  • Qualità ambientale dei terreni (bonifica) ai sensi dei artt. 248, c. 2 e 242bis. c. 4 del d.lgs. n. 152/2006. In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto obbligo nella relazione di asseverazione.
  • Scarichi, ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - DGR 1023 del 17/07/2018, autorizzazione opere fognari:
    • per scarichi domestici in fognatura pubblica;
    • per scarichi domestici non in fognatura pubblica;
    • per scarichi produttivi in fognatura pubblica;
    • per scarichi produttivi non in fognatura pubblica;     
  1. Per l’autorizzazione allo scarico si rimanda all’Ente competente, ovvero  https://www.viacqua.it/it/clienti/modulistica/richiesta-di-allacciamento, pertanto il Comune di Monteviale richiede la richiesta trasmessa ufficialmente a VIACQUA, e alla fine lavori l’autorizzazione rilasciata dell’Ente da allegare per la successiva agibilità;
  2. Per l'allaccio idrico l'Ente competente è VIACQUA, pertanto, si rimanda alla modulistica al seguente link https://www.viacqua.it/it/clienti/modulistica/richiesta-di-allacciamento.
  • lavori in quota (art. 1 della L.R. 29 del 2019 - art. 79/bis LR 61/85 – DGRV n. 97 del 2012): allegare la documentazione tecnica-progettuale prevista per tutti gli interventi che interessano le coperture degli edifici, Linee Vita.
  • Conteggi Urbanistici per conteggio del costo di costruzione:
    • Dettaglio delle superfici dei vani, superficie utile per vani;
    • Dettaglio della superficie residenziale;
    • Dettaglio della superficie non residenziale;
    • Dettaglio della Superficie Coperta;
    • Dettaglio del Volume.
  • convenzione privata registrata dei confinanti ove necessaria.
  • elaborati di progetto che comprendano lo stato l’immobile e l’intorno:
  1. legittimo e/o assentito e/o autorizzato con precisa indicazione del titolo edilizio a cui fa riferimento: con piante quotate (misure interne ed esterne) compresa la pianta copertura - sezioni – prospetti;
  2. dei luoghi e/o dei luoghi e/ di progetto: con piante quotate (misure interne ed esterne) compresa la pianta copertura - sezioni – prospetti;
  3. sovrapposizione e/o comparativa: con piante quotate (misure interne ed esterne) compresa la pianta copertura - sezioni – prospetti, corredata da apposta legenda riferita ai cromatismi utilizzati per una chiara rappresentazione di opere nuove e/o di fatto, opere demolite e/o da demolire, e quanto altro necessario per una chiara rappresentazione (si precisa che quello che risulta non rappresentabile o per chiarimento deve essere inserito nella correlata relazione tecnica); 
  4. disegni di sovrapposizione che comprendano piante - sezioni - prospetti - coperto, con individuazione cromatica delle variazioni (con apposita legenda).
  • Piano Casa - art. 6 della L.R. n. 14 del 4 aprile 2019 Interventi edilizi di ampliamento, alle seguenti condizioni:
    • che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica;
    • che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti energetiche rinnovabili.
  • SISMICA ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia  e delle NTC del 2008, nonché il DGR n. 1823 del 29 dicembre 2020: Allegato A, B, C e D
  • SISMICA art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 - art. 36 bis del D.P.R. n. 380 del 2001 -   art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 si richiede Perizia asseverata di idoneità statica redatta da ingegnere o architetto con almeno 10 anni di iscrizione all’Ordine (soggetti comunque di comprovata esperienza) che attesti che le variazioni apportate in corso d’opera sono di natura meramente formale non avendo le medesime comportato alcun aggravio alla solidità dell’edificio realizzato rispetto al progetto autorizzato (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 101 del 22/05/2013 e Corte di Cassazione nella sentenza 26807/2023 dello scorso 21 giugno),  (v. C. Cass. pen. 20/01/2023, n. 2357), Cass. Sez. III n. 16084 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025);
  • SISMICA art 34 del DPR n. 380 del 2001 cosidetta "fiscalizzazione", si richide in ottemperanza alla richiesta della fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34, c.2 del DPR 380/2001, la dimostrazione della non possibilità a procedere alla demolizione/ripristino, ovvero viene individuato il pregiudizio statico e strutturale quale impedimento alla demolizione e rimessa in pristino dell’immobile, proprio perché incidente sulla sicurezza statica, strutturale e antisismica della costruzione. Si ricorda che il Consiglio di Stato ha affermato che “può essere applicata solo qualora sia oggettivamente impossibile effettuare la demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio” (cfr. Cons. Stato n. 1925/2020, n. 8835/2019, n. 6658/2018). Il richiamato certificato di idoneità dovrà essere redatto da un tecnico abilitato con comprovata competenza e conoscenza in campo strutturale come definito e regolamentato dalla normativa vigente. Pertanto, da dichiarazione effettuata dal tecnico incaricato risulta inadeguata all’applicazione della dettata norma.
  • D.M. n. 236 del 14/06/1989 (la norma più recente) adeguamenta dell’altezza del corrimano di almeno 90 cm. Inoltre, “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10″;
  • Si ricorda che dovrà essere realizzato idoneo sistema di smaltimento in loco delle acque meteoriche e nel caso d'intervento su immobile esistente occorre verificare/dimostrare l’adeguatezza del sistema privato di dispersione superficiale delle acque meteoriche valutando le conseguenze della modifica della permeabilità del suolo prevista dall’intervento in base alle risultanze di un'indagine geologica, redatta da un professionista abilitato, e proponendo il miglior sistema di mitigazione idraulica da adottare (pozzi disperdenti, sistemi di laminazione ed invaso, vasche disperdenti, trincee drenanti, ecc…).

Come fare

Attraverso lo sportello telematico al seguente link: https://www.impresainungiorno.gov.it

Cosa serve

La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato

Cosa si ottiene

Se la SCIA è ordinaria si ottiene un provvedimento in silenzio-assenso.

Se la SCIA è in ac"acceratmento di conformità" decorsi i tempi di legge si forma il silenzio-diniego.

Tempi e scadenze

La SCIA edilizia può durare fino a 3 anni, alla scadenza dei quali, nel caso i lavori non fossero completati, ne andrà presentata una nuova, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 380/2001

Condizioni di servizio

  DOCX203,3K Procura_speciale
Ultima modifica: domenica, 31 agosto 2025

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