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Permesso di Costruire (art. 10 D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380)

  • Servizio attivo

PdC – Permesso di Costruire - art. 10 D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380: a) gli interventi di nuova costruzione. b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica. c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione...

A chi è rivolto

A chiunque voglia fare un intervento edilizio. L’istanza deve essere presentata da un Tecnico abilitato, firmata digitalmente e completa di tutti gli allegati.

N.B.: nel caso in cui l’istanza è irricevibile, inammissibile, improcedibile, (ad esempio in assenza degli elementi essenziali di cui sopra previste dalla normativa di settore), si procederà all’adozione del provvedimento in forma semplificata con sintetica motivazione sulla causa di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza (art. 2, comma 1, L. 241/1990 - DGR n. 147 del 24 febbraio 2023 Allegato “A”).

          Per l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non sarà più possibile riattivare l'istruttoria, si dovrà quindi procedere alla presentazione di una nuova istanza, per la quale sarà avviata una nuova istruttoria.

 

 

Descrizione

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE

  • MDA generato su impresainungiorno;
  • marca da bollo per permesso: Istanza + rilascio;
  • diritti di segreteria versamento dei diritti ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.53 del 22/08/2023
  • fotocopia di un documento di identità valido del proprietario, del tecnico e della ditta costruttrice.
  • estratto PRG / PAT o piano attuativo vigente con individuato l’intervento.
  • atto di proprietà o altro titolo reale.
  • documentazione fotografica relazione tecnica e illustrativa delle opere da eseguire.
  • dichiarazione di assenso dei terzi titolari;
  • scheda ISTAT per nuove costruzioni e ampliamenti.
  • autocertificazione sulla regolarità dei fabbricati esistenti, con allegata fotocopia di un documento di identità.
  • Elaborato dimostrativo del rispetto degli indici di PRG
  • Relazione tecnica dettagliata nello specifico:    
  1. Dettaglio della titolarità del richiedente;
  2. Oggetto dell’intervento;
  3. Descrizione dei titoli edilizi legittimi;
  4. Strumento Urbanistico vigente che permette l’approvazione dell’intervento;
  5. Nel caso di applicazione dell’art.36 del DPR 380/2001 dell’epoca dell’abuso dichiarato, dimostrazione del rispetto degli strumenti urbanistici sia all’epoca dell’abuso sia allo strumento urbanistico vigente;
  • Rispetto dei requisiti igienico-sanitario:

RESIDENZIALE dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 20 c. 1 del DPR 380/2001 e/o applicazione della deroga ai requisiti igienico-sanitari: ai sensi dell’art. 10 comma 2 della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.

      Esempio Dimostrazione dei requisiti igienico – sanitari riferita ai singoli ambienti

(Es: Camera 8,60x4,90= mq. 42,14 Sup. Finestrata (2,00x2,20)+(1,20x1,20)= mq. 8,84     DIMOSTRAZIONE 42,14x1/8=5,26 < 8,84 PARAMETRO SODDISFATTO

PRODUTTIVO: Circ. P.G.R. Veneto del 1° luglio 1997, n. 13

  • Relazione di asseverazione
  • dimostrazione parcheggi privati (L 122/1989) per destinazione residenziale, nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni con aumento delle u.i. e cambio d’uso. Nel caso specificare il motivo della deroga.
  • dimostrazione parcheggi privati di uso pubblico per destinazioni commerciali e direzionali (l’impegnativa registrata sarà consegnata a fine lavori).
  • Vinca: produrre la documentazione prevista dalla DGRV 2299/2014.
  • Rispetto delle barriere architettoniche (D.G.R.V. n. 1428 del 6 settembre 2011, art. 77 del DPR 380 del 2001 – DPR 503/96 - DM 236/89 - L. n. 13/89): Nei casi di nuove costruzioni e ristrutturazioni totali, per qualsiasi destinazione d’uso in applicazione dell’Allegato B del D.G.R.V. n. 1428 del 6 settembre 2011-  art. 8 “Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visibilità ed adattabilità”: - 1. Gli elaborati grafici di progetto 2. La relazione tecnica 3. Il dossier di presentazione (Allegato n. 1).

N.B.: nel caso di qualsiasi intervento su manufatti residenziali si chiede la dimostrazione dell’adattabilità

  • sicurezza degli impianti (DM n. 37 del 21 gennaio 2008 – DPR n. 447 del 6 dicembre 1991 – Legge n. 46 del 5 marzo 1990): dichiarazione firmata dal committente e dal progettista con allegato progetto o schema degli impianti (elettrico, idrico, termico, di adduzione del gas, solare termico, solare fotovoltaico). 
  • CONSUMI ENERGETICI:

impianti solari termici (D.Lgs. n. 199 del 2021 - Dlgs 192/05 e DPR 59/09 - Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (il cosiddetto “Decreto Energia”)): progetto dell’impianto (dal 25/6/2009 per i nuovi edifici di qualsiasi destinazione d’uso, per l’installazione di nuovi impianti termici e per la ristrutturazione di impianti termici esistenti c’è l’obbligo di installare un impianto che copra almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, ridotto al 20% nelle zone A. Il fabbisogno corrisponde a 60 l/abitante giorno.

impianti solari fotovoltaici (D.Lgs. n. 199 del 2021 - art. 4 DPR 380/01- LR n. 17 del 19 luglio 2022 per gli impianti fotovoltaici ubicati a terra vedi DGRV n. 312 del 21 marzo 2023 Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17, che sia soddisfatta la formula imposta

P (kW) = S * K

dove:

S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (m2);

K è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.

Per gli edifici pubblici tali obblighi sono incrementati del 10%.

  • lavori in quota (art. 1 della L.R. 29 del 2019 - art. 79/bis LR 61/85 – DGRV n. 97 del 2012): allegare la documentazione tecnica-progettuale prevista per tutti gli interventi che interessano le coperture degli edifici, Linee Vita.
  • Inquinamento acustico: se l’attività è compresa nell’elenco dell’articolo 8 della l. n. 447/1995. In alternativa il progettista può dichiarare che le opere progettate non sono soggette al suddetto parere nella relazione di asseverazione.
  • Terre e rocce da scavo (DGRV n. 179 del 11 febbraio 2013 - DM n. 161 del 10 agosto 2012 e/o (art. 41-bis d.l. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del2006): elaborato grafico che quantifichi le quantità di sterro e riporto.
  • riutilizzo in sito: autocertificazione (all’inizio lavori)
  • riutilizzo in altri siti: analisi ambientale (all’inizio lavori)
  • Vigili del Fuoco: parere preventivo se l’attività è compresa nell’elenco di cui al DPR n. 151 del 1 agosto 2011 In alternativa il progettista può dichiarare che le opere progettate non sono soggette al suddetto parere nella relazione di asseverazione.
  • Amianto ai sensi dei commi 2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008. In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto obbligo nella relazione di asseverazione.
  • Qualità ambientale dei terreni (bonifica) ai sensi dei artt. 248, c. 2 e 242bis. c. 4 del d.lgs. n. 152/2006. In alternativa il progettista può dichiarare che l’intervento non è soggetto al suddetto obbligo nella relazione di asseverazione.
  • Scarichi idrici, si sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - DGR 1023 del 17/07/2018, autorizzazione opere fognarie:
  • per scarichi domestici in fognatura pubblica
  • per scarichi domestici non in fognatura pubblica
  • per scarichi produttivi in fognatura pubblica
  • per scarichi produttivi non in fognatura pubblica
  • Conteggi Urbanistici per conteggio del costo di costruzione:
  • Dettaglio delle superfici dei vani, superficie utile;
  • Dettaglio della superficie residenziale;
  • Dettaglio della superficie non residenziale;
  • Dettaglio della Superficie Coperta;
  • Dettaglio del Volume.
  • convenzione privata registrata dei confinanti ove necessaria.
  • elaborati di progetto che comprendano:
  • planimetria catastale in scala individuando con colore l’intervento e i mappali interessati, con la relativa legenda dei colori.
  • planimetria orientata in scala, con riportato l’edificio, la larghezza della sede stradale, le distanze dalle strade - confini - fabbricati circostanti e la posizione degli accessi.
  • disegni di progetto in scala 1:100 che comprendano:
  • piante quotate dei vari piani con indicata la loro superfice coperta e inoltre per ogni vano:

             dest. d’uso,  sup. netta,   altezza, sup. finestrata di ogni foro,   rapporto d’illuminazione

  • sezioni quotate, estese oltre i confini di proprietà.
  • prospetti, interclusi ed nel caso estesi con indicazione dei fabbricati contigui.
  • coperto con indicazione della misura degli sporti, lucernari, abbaini, comignoli, volumi tecnici.
  • disegni dello stato attuale in scala 1:100 che comprendano piante - sezioni - prospetti - coperto, con le stesse modalità indicate per il progetto.
  • disegni di sovrapposizione in scala 1:100 che comprendano piante - sezioni - prospetti - coperto, con individuazione cromatica delle variazioni (con apposita legenda).
  • Piano Casa - art. 6 della L.R. n. 14 del 4 aprile 2019 Interventi edilizi di ampliamento, alle seguenti condizioni:
  • che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica;
  • che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

N.B. Le istanze non verranno accettate se non sono fornite della documentazione propedeutica per i requisiti del DPR n. 380/2001 e della Legge n. 241/1990.

Come fare

Presentare l'istanza di permesso di costruire attraverso lo sportello telematico al seguente link: https://www.impresainungiorno.gov.it/

Cosa serve

Ad essere confomi alle norme in ambito edlizio.

EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001

 

Al rilascio del Permesso di Costruire deve essere presentato l’inizio lavori. Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001:

Comma 1 il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”

Comma 2-bis. “La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.”

Comma 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito é subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Comma 4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.


Iter e conclusione del procedimento D.P.R. n. 380 del 2001:

art. 20 comma 1 - La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.  La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica.

art. 20 comma 1-bis - Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

art. 20 comma 2 - Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

art. 20 comma 3 - Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

art. 20 comma 4 - Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

art. 20 comma 5 - Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

art. 20 comma 5 bis - Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

art. 20 comma 6  - Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

art. 20 comma 7 -  I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

art. 20 comma 8 -  Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

art. 20 comma 9 - Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

art. 20 comma 10 - Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

art. 20 comma 11 - Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

art. 20 comma 12 - Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

art. 20 comma 13 - Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Il mancato pagamento nei termini dei 30 giorni comporta l’applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001:

a)    l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b)    l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c)    l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

 

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale:

Entro 30 giorni ricorso al T.A.R. di competenza provinciale, ovvero ricorso al Difensore Civico competente territorialmente, per il riesame della richiesta.

 

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E SANZIONI:

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.


  
Potere sostitutivo in caso di inerzia

  • art. 21 D.P.R. N. 380 del 2001. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.
  • 9-bis della Legge n. 241 del 2001. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Cosa si ottiene

Il permeso a realizzare l'intervento edilizio

Tempi e scadenze

art. 20 comma 3 - Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

art. 20 comma 4 - Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

art. 20 comma 5 - Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

art. 20 comma 5 bis - Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

art. 20 comma 6  - Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

Costi

Versamento dei diritti ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.53 del 22/08/2023 TABELLA 

Condizioni di servizio

  PDF537,9K DIRITTI di segretaria Comune di Monteviale DGC 53-2023
Ultima modifica: domenica, 28 aprile 2024

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