Disposizioni in vigore fino al 30 APRILE 2024 contenute nell'Ordinanza del Sindaco di Monteviale 23 del 28/11/2023 per la prevenzione e la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera.
Bollettino Regione Veneto livelli di allerta Pm10 https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
LIVELLO VERDE
¡ Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area rossa della planimetria allegata, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per:
- VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
- VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
- CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE: Euro 0
¡ Divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non rispettano i valori previsti almeno per la classe 3 STELLE.
LIVELLO ARANCIONE
In caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria(sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).
¡ Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area rossa della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:
- VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5
- VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
- CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE: Euro 0, 1
¡ Divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non rispettano i valori previsti almeno per la classe 4 STELLE.
¡ MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO
Istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
LIVELLO ROSSO
Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi)
¡ Divieto di circolazione nelle vie ricomprese nell'area rossa della planimetria allegata, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per:
- VEICOLI PRIVATI M (M1, M2, M3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4,5
- VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3): Benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 inoltre divieto di transito per i Diesel Euro 5 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
- CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE: Euro 0, 1.
⭕ Divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non rispettano i valori previsti almeno per la classe 4 STELLE.
⭕ MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO
Istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
Note informative per i veicoli 🚘🚍
La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).
MISURE ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO e valevoli dal 02/10/23 al 30/04/24 indipendentemente dal livello di inquinamento:
In tutto il territorio comunale è fatto divieto:
1) Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la sua cippatura o il conferimento dei medesimi presso il centro di raccolta comunale di via I° Maggio.
MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE e valevoli dal 02/10/23 al 30/04/24 indipendentemente dal livello di inquinamento:
Obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E” di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;